Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

      «Art. 97. - (Ruolo e funzioni). - 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102, di seguito denominata «Agenzia», e iscritto all'albo previsto all'articolo 98.
      2. I segretari si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo le norme stabilite dal relativo ordinamento professionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
      3. Il segretario svolge compiti di collaborazione per l'attuazione del programma di mandato dell'organo responsabile dell'amministrazione locale e funzioni di consulenza tecnico-giuridica, di tipo generico e nell'ambito delle competenze acquisite, a beneficio degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. A tale fine, il segretario esercita altresì le funzioni di difensore civico comunale, ove tale ufficio non sia altrimenti costituito o sia comunque non operante, e in tali compiti dipende funzionalmente dal difensore civico regionale.
      4. Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, il segretario sovrintende all'espletamento delle funzioni dei dirigenti o, in loro assenza, dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività al fine di mantenere una visione

 

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unitaria dell'azione amministrativa. A tale fine, il segretario presiede le strutture preposte ai controlli interni di cui all'articolo 147. Il segretario inoltre:

          a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive gli atti relativi, unitamente al presidente dell'organo collegiale;

          b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui nell'ente non sono stati nominati ovvero non siano presenti responsabili dei servizi;

          c) svolge le funzioni di ufficiale rogante, nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'articolo 16 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

          d) può essere nominato responsabile dei servizi amministrativi, esercitando i poteri di erogazione delle spese e di acquisizione delle entrate correlate all'esercizio delle competenze del proprio ufficio;

          e) presiede la delegazione di parte pubblica che tratta con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego locale, nonché le commissioni giudicatrici nelle procedure selettive per la copertura delle posizioni apicali degli enti e l'ufficio dei procedimenti disciplinari;

          f) esercita le funzioni di direttore generale nei casi previsti all'articolo 108;

          g) esercita ogni altra funzione prevista dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, che gli venga conferita dall'organo responsabile dell'amministrazione locale.

      5. Il regolamento per l'organizzazione dell'ente può prevedere la figura del vice segretario, in possesso dei requisiti per l'accesso all'albo di cui all'articolo 98 e ricoprente posizione apicale nel settore amministrativo o finanziario, il quale coadiuva il segretario titolare nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

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      6. Il rapporto di lavoro dei segretari, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Agenzia e di un rapporto di servizio con l'ente cui sono assegnati, è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».